NORMATIVA VIGENTE IN ORO & FISCALITA’
La definizione di oro da investimento viene data dall’articolo 1 della legge n.7 del 17 gennaio 2000
Art. 1. (commercio dell’oro)
1. Ai fini della presente legge con il termine “oro” si intende:
a) l’oro da investimento, intendendo per tale l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla commissione delle comunità europee ed annualmente pubblicato nella gazzetta ufficiale delle comunità europee, serie c, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla commissione delle comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;
b) il materiale d’oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.
2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l’obbligo di dichiarare l’operazione all’ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire. All’obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla banca d’Italia.
Grazie alla legge 7/2000, n. 7, il monopolio del mercato dell’oro da parte dell’ufficio italiano dei cambi è stato abolito ed i residenti italiani possono acquistare e vendere oro da investimento senza iva. L’acquisto e la vendita, se non svolte professionalmente, ma all’interno di una strategia di investimento/ protezione del patrimonio, sono libere. Eventuali cessioni, a norma dell’art. 1 comma 2 della legge 17.01.2000, n. 7 devono essere dichiarate alla unità di informazione finanziaria (UIF ex UIF) di banca d’Italia. Non per altro la dizione “chiunque” indica che non si distingue tra operatori economici e privati, ma che qualsiasi operazione superiore ai 12.500,00 euro ha l’obbligo di dichiarazione.
Fiscalità
La compravendita di oro da investimento, può generare plusvalenze di natura finanziaria, che la legislazione italiana sottopone a tassazione con l’applicazione di un’imposta sostitutiva.
La base imponibile soggetta a tassazione è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il suo valore di acquisto (art. 68 del tuir). É molto importante conservare la documentazione dell’atto di acquisto del metallo, poiché in mancanza di tale documentazione, le plusvalenze vengono determinate in misura pari al 26 per cento del corrispettivo della cessione. Non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo.
Criterio generale in presenza di documentazione
- Costo di acquisto documentato € 35.000
- Corrispettivo da cessione € 50.000
- Plusvalenza tassabile = B – A € 15.000
- Imposta dovuta 26% di C € 3.900
Criterio in assenza di documentazione del costo di acquisto
- Costo di acquisto documentato n.d.
- Corrispettivo da cessione € 50.000
- Imposta dovuta 26% di C € 13.000